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LEGGE 6 marzo 1953, n. 125

Concessione di un contributo a favore del "Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale", con sede in Milano.

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Testo in vigore dal:  9-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annui per la durata di anni tre, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano - Palazzo di giustizia.