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LEGGE 6 marzo 1953, n. 125

Concessione di un contributo a favore del "Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale", con sede in Milano.

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Testo in vigore dal: 9-4-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione di un contributo di lire 5.000.000
(cinque  milioni)  annui  per  la  durata di anni tre, con decorrenza
dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore dell'Associazione "Centro
nazionale  di  prevenzione  e  difesa  sociale", con sede in Milano -
Palazzo di giustizia.