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LEGGE 28 febbraio 1953, n. 102

Modificazioni al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

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Testo in vigore dal:  2-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

A partire dal 1 gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, alle società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale può raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione di bilancio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - CAPPA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI