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LEGGE 28 febbraio 1953, n. 102

Modificazioni al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

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Testo in vigore dal: 2-4-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  partire  dal  1  gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile
annualmente,  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo unico del
decreto  legislativo  26  aprile  1948,  n.  754,  alle  societa'  di
navigazione  esercenti  linee  di preminente interesse nazionale puo'
raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione
di bilancio.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - CAPPA -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI