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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 1010

Concessione a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Basilicata durante gli esercizi 1952-1953 e 1953-1954.

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Testo in vigore dal:  5-2-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 180.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovrà sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.