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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 1010

Concessione a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Basilicata durante gli esercizi 1952-1953 e 1953-1954.

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Testo in vigore dal: 5-2-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   concesso   all'Ente  autonomo  per  l'acquedotto  pugliese  un
contributo  straordinario,  da parte dello Stato, di lire 180.000.000
nelle  spese  che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo
dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione
ordinaria  degli  acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in
Basilicata.