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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 966

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal:  15-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza, per le pensioni agli impiegati degli Enti locali - compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1 luglio 1952, nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni originarie, mediante la applicazione dei coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella unita alla presente legge.
Nel caso di pensione non privilegiata, indiretta o di riversibilità, in godimento al 1 luglio 1952, la rivalutazione della pensione originaria si esegue, oltrechè in base ai predetti coefficienti, anche tenendo conto della aliquota spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data predetta dei compartecipi alla pensione.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come pensioni originarie:
a) per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette, indirette o di riversibilità in godimento ai 31 dicembre 1929;
b) per le pensioni di riversibilità relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette originarie.