stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1953, n. 966

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

nascondi
Testo in vigore dal: 15-1-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  dirette,  indirette  e  di riversibilita', relative a
cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, a carico totale o
parziale  della  Cassa  di previdenza, per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali - compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli
insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati
degli  Enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1 luglio 1952,
nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni
originarie,  mediante la applicazione dei coefficienti moltiplicativi
riportati nella tabella unita alla presente legge.
  Nel   caso   di   pensione   non   privilegiata,   indiretta  o  di
riversibilita', in godimento al 1 luglio 1952, la rivalutazione della
pensione   originaria  si  esegue,  oltreche'  in  base  ai  predetti
coefficienti,   anche  tenendo  conto  della  aliquota  spettante  in
relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data
predetta dei compartecipi alla pensione.
  Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come
pensioni originarie:
    a)  per  le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori
al  1  gennaio  1930,  le rispettive pensioni dirette, indirette o di
riversibilita' in godimento ai 31 dicembre 1929;
    b)  per  le  pensioni di riversibilita' relative a cessazioni dal
servizio a partire dal 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette
originarie.