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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 964

Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile.

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Testo in vigore dal:  15-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall'art. 1784, comma primo, del Codice civile è elevato a lire duecentomila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - AZARA

Visto, il Guardasigilli: AZARA