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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 964

Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto dall'articolo 1784, comma primo, del Codice civile.

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Testo in vigore dal: 15-1-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  di  somma  previsto  in lire cinquemila dall'art. 1784,
comma primo, del Codice civile e' elevato a lire duecentomila.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                        PELLA - AZARA

Visto, il Guardasigilli: AZARA