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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 960

Trasferimento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina.

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Testo in vigore dal:  15-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina, attualmente fruenti di rendite vitalizie corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in base alla convenzione stipulata il 1 agosto 1935 fra il commissario liquidatore dell'Istituto pensioni suddetto, da una parte, e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e Riunione adriatica di sicurtà, dall'altra, sono trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni a decorrere dal 1 gennaio 1952.