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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 960

Trasferimento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina.

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Testo in vigore dal: 15-1-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  titolari  di  pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni
della  ex Banca commerciale triestina, attualmente fruenti di rendite
vitalizie  corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in
base  alla  convenzione stipulata il 1 agosto 1935 fra il commissario
liquidatore   dell'Istituto   pensioni  suddetto,  da  una  parte,  e
dall'Istituto  nazionale  delle assicurazioni e Riunione adriatica di
sicurta',  dall'altra, sono trasferiti all'assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire
delle relative prestazioni a decorrere dal 1 gennaio 1952.