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LEGGE 12 dicembre 1953, n. 905

Provvedimenti economici per i dipendenti statali.

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Testo in vigore dal:  16-12-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fermo il disposto dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1953, n. 463, ai personali statali di cui all'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, esclusi i personali delle magistrature ordinaria e militare, della magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, è attribuita una somma integrativa del trattamento economico per l'anno 1953, pari alla metà della tredicesima mensilità, nei limiti, alle condizioni e con i criteri fissati dai commi secondo e successivi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo.
Le disposizioni del primo comma si osservano anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dei provvedimenti successivi di estensione della tredicesima mensilità a determinate categorie di personale in attività di servizio, alle condizioni, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.