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LEGGE 12 dicembre 1953, n. 905

Provvedimenti economici per i dipendenti statali.

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Testo in vigore dal: 16-12-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermo  il  disposto dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno
1953,  n.  463,  ai personali statali di cui all'art. 7, primo comma,
del  decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, esclusi i personali
delle   magistrature   ordinaria   e   militare,  della  magistratura
amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, e' attribuita una somma
integrativa  del  trattamento  economico  per  l'anno 1953, pari alla
meta' della tredicesima mensilita', nei limiti, alle condizioni e con
i  criteri  fissati  dai  commi  secondo e successivi dell'art. 7 del
predetto decreto legislativo.
  Le    disposizioni    del    primo   comma   si   osservano   anche
nell'applicazione  degli  articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25
ottobre  1946,  n.  263, e dei provvedimenti successivi di estensione
della  tredicesima mensilita' a determinate categorie di personale in
attivita' di servizio, alle condizioni, con le modalita' e nei limiti
stabiliti dalle disposizioni medesime.