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LEGGE 10 dicembre 1953, n. 933

Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal:  13-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, è equiparata alle Amministrazioni dello Stato Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - GAVA - TAVIANI VANONI

Visto, il Guardasigilli: AZARA