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LEGGE 10 dicembre 1953, n. 933

Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal: 13-1-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  effetti  di  qualsiasi  imposta,  tassa  o  diritto in genere
stabiliti  dalle  leggi  generali  o  speciali,  l'Opera nazionale di
assistenza  per  gli  orfani  dei militari dell'Arma dei carabinieri,
eretta  in  ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 1948, n. 1303, e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato
Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda
esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                               PELLA - GAVA - TAVIANI
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: AZARA