stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 agosto 1953, n. 620

Proroga al 31 ottobre 1953 del termine stabilito con la legge 28 giugno 1953, n. 462, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1953=54.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  31-8-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, già autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462, è ulteriormente consentito fino ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.