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LEGGE 28 giugno 1953, n. 462

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-54.

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Testo in vigore dal:  30-6-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.