stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 aprile 1953, n. 430

Soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1955)
Testo in vigore dal:  1-7-1953

Art. 18


Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento dei personale dei ruoli organici dei soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizioni che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonché la piena parificazione al personale dei ruoli delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera.
A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari od anche dei separati ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa, italiana che verranno ad essere trasferiti al le Amministrazioni stesse; in entrambe tali ipotesi i ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti al personale di diversa provenienza.
Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonché del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali dell'economia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.
Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonché presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti, considerando in ogni caso come servizio utile ed ininterrotto il servizio ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) del penultimo comma del precedente art. 9. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.
Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire:
a) l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base a contratto tipo, che non chieda la rinnovazione del contratto consentita dal l'articolo 13, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonché l'utilizzazione del personale stesso eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro fissato in tre mesi dalla entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo comma dell'art. 7;
b) l'estensione al personale a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1 gennaio 1951 delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844;
c) l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale, alla fine del comando, sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.