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LEGGE 30 novembre 1952, n. 1844

Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  22-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale straordinario maschile e femminile delle ferrovie dello Stato, anche se dipendente dalla gestione veri "La Provvida", in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà nominato stabile, anche in eccedenza alla disponibilità delle piante organiche delle rispettive qualifiche, purché:
a) abbia compiuto almeno 600 giornate di effettiva presenza;
b) abbia conseguito le abilitazioni eventualmente prescritte per la qualifica con cui dovrà essere sistemato, salvo le eccezioni previste nel successivo articolo;
c) sia riconosciuto meritevole per il servizio prestato e la condotta serbata;
d) risulti in possesso di tutti i requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, e di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.
A cominciare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione a ruolo degli straordinari, nella misura del 15 per cento per ciascuno dei primi due anni e del 25 per cento per ciascuno degli anni successivi.
Le aliquote del 15 per cento e del 25 per cento saranno calcolate sui residui posti disponibili, dopo detratti i posti riservati alle sistemazioni da effettuarsi in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1 dicembre 1951, n. 1309, e della legge 15 dicembre 1949, numero 966, nonché dei passaggi agli uffici degli agenti del ramo esecutivo, da effettuarsi in dipendenza di autorizzazioni già accordate alla data di entrata in vigore della presente legge.