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LEGGE 22 dicembre 1952, n. 4413

Modificazioni al regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni.

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Testo in vigore dal:  12-2-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il paragrafo 17-bis del regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"L'indennità di marcia è dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonché ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale. La medesima indennità di marcia è dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonché ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico quando dai rispettivi distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede del Corpo a prendere parte alle manovre o altre simili esercitazioni".