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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3082

Riconoscimento dei gradi del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato dal congedo nell'Esercito e nell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  30-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano richiamati alle armi nell'Esercito sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione allegata al regolamento di disciplina militare. Le guardie sono incorporati come semplici soldati.