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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3082

Riconoscimento dei gradi del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato dal congedo nell'Esercito e nell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-1-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali  e  le  guardie  scelte in congedo del Corpo delle
guardie   di  pubblica  sicurezza  che  siano  richiamati  alle  armi
nell'Esercito  sono  incorporati  col  grado  corrispondente a quello
rivestito  nel  predetto  Corpo,  giusta  la tabella di equiparazione
allegata  al  regolamento  di  disciplina  militare.  Le guardie sono
incorporati come semplici soldati.