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LEGGE 1 dicembre 1952, n. 2465

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti.

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Testo in vigore dal:  18-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere sussidi in ragione del 40 per cento delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del novembre e dicembre 1951 del Po ed affluenti.
La misura dei sussidi può essere elevata al 50 per cento qualora, nel ripristinare gli argini, si costruiscano - secondo indicazioni date dall'Ufficio del genio civile - chiaviche od altri manufatti idonei a permettere l'allagamento, in caso di piena, delle zone retrostanti.