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LEGGE 1 dicembre 1952, n. 2465

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti.

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Testo in vigore dal: 18-1-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere sussidi
in  ragione del 40 per cento delle spese occorrenti per interclusioni
di  rotte e riparazioni di argini golenali danneggiati o distrutti in
conseguenza  delle  piene  del  novembre  e  dicembre  1951 del Po ed
affluenti.
  La  misura dei sussidi puo' essere elevata al 50 per cento qualora,
nel  ripristinare  gli  argini, si costruiscano - secondo indicazioni
date  dall'Ufficio  del  genio  civile - chiaviche od altri manufatti
idonei  a  permettere  l'allagamento,  in  caso  di piena, delle zone
retrostanti.