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LEGGE 22 novembre 1952, n. 1847

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

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Testo in vigore dal:  24-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono il 31 dicembre 1953 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed il 31 dicembre 1954 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.