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LEGGE 22 novembre 1952, n. 1847

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

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Testo in vigore dal: 24-12-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   termini   di   prescrizione   dell'azione   della  Finanza  per
l'applicazione  dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
e  della  imposta  straordinaria  proporzionale  sul patrimonio delle
societa'  e  degli  enti  morali,  scadono il 31 dicembre 1953 per la
rettifica  delle  dichiarazioni  presentate dai contribuenti ed il 31
dicembre  1954  per  l'accertamento in confronto dei contribuenti che
non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.