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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1790

Ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  19-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI