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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1790

Ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 19-12-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e' ratificato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti della della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 novembre 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI