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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1534

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42.

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Testo in vigore dal:  9-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la

seguente legge: Esercizio 1938-39

Art. 1


Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto,
in........................................ L. 16.881.820.714,79 delle quali furono riscosse............... " 15.512.545.951,91
------------------ e rimasero da riscuotere.................. L. 1.369.274.762,88
------------------