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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1534

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42.

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Testo in vigore dal: 9-12-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                          Esercizio 1938-39

                               Art. 1.

  Le    entrate    ordinarie    e    straordinarie    del    bilancio
dell'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato,  comprese quelle
delle   gestioni   speciali  ed  autonome,  accertate  nell'esercizio
finanziario   1938-39,   per  la  competenza  propria  dell'esercizio
medesimo,   sono   stabilite,   come  risulta  dal  conto  consuntivo
dell'Amministrazione  stessa,  allegato  al  rendiconto del Ministero
delle comunicazioni per l'esercizio predetto,
in........................................       L. 16.881.820.714,79
delle quali furono riscosse...............       "  15.512.545.951,91
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e rimasero da riscuotere..................       L.  1.369.274.762,88
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