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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1128

Estensione al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'Esercito.

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Testo in vigore dal:  20-9-1952
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia è concessa l'indennità di marcia con le stesse norme e nelle stesse misure previste dalle vigenti disposizioni per i militari dell'Esercito.