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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1128

Estensione al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'Esercito.

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Testo in vigore dal: 20-9-1952
    La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  del  Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia
e' concessa l'indennita' di marcia con le stesse norme e nelle stesse
misure   previste   dalle   vigenti   disposizioni   per  i  militari
dell'Esercito.