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LEGGE 31 luglio 1952, n. 1083

Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica.

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Testo in vigore dal:  6-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media e artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perché sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta, una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno impiegato.
Non può essere corrisposta più di un'indennità per lo stesso giorno, anche se vengano effettuati più incarichi.
Qualora la distanza comporti il trattamento di missione, in luogo di quest'ultimo è corrisposta se più favorevole l'indennità di cui al primo comma.