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LEGGE 31 luglio 1952, n. 1083

Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica.

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Testo in vigore dal: 6-9-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  dipendente  dal Ministero della pubblica istruzione,
cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione
media  e  artistica  di  ogni  ordine  e grado entro il perimetro del
centro   urbano  di  residenza  o  nell'ambito  di  piccole  distanze
inferiori  a quelle previste dalle disposizioni vigenti perche' sorga
il  diritto al trattamento di missione intero o ridotto, e' concessa,
in   aggiunta   al  rimborso  delle  spese  di  trasporto  con  mezzi
regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario
a tariffa ridotta, una indennita' forfetaria commisurata ad un quinto
dell'indennita'  di  missione  in  vigore  nel tempo, per ogni giorno
impiegato.
  Non  puo'  essere  corrisposta  piu' di un'indennita' per lo stesso
giorno, anche se vengano effettuati piu' incarichi.
  Qualora  la  distanza comporti il trattamento di missione, in luogo
di quest'ultimo e' corrisposta se piu' favorevole l'indennita' di cui
al primo comma.