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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1076

Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità.

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Testo in vigore dal:  22-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di servizio notturno, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, viene elevata a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio 1951.