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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1076

Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità.

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Testo in vigore dal: 22-8-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'   di  servizio  notturno,  stabilita  per  le  guardie
notturne  dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', viene
elevata  a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio
1951.