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LEGGE 5 luglio 1952, n. 992

Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51.

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Testo in vigore dal:  16-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze disposte con la legge 10 gennaio 1952, n. 3; e successive integrazioni e modificazioni, sono applicabili anche per i danni causati in provincia di Ferrara dalle alluvioni del 1950 e da quelle del 1951, che non siano già contemplate nella citata legge.
Sono autorizzate all'uopo le seguenti spese:
lire 400 milioni per la riparazione di opere di bonifica;
lire 600 milioni per la concessione di contributi in conto capitale in favore delle aziende agricole danneggiate;
lire 25 milioni all'anno, per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui contratti da tali aziende.