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LEGGE 5 luglio 1952, n. 992

Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51.

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Testo in vigore dal: 16-8-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della. Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  disposte  con  la  legge  10 gennaio 1952, n. 3; e
successive integrazioni e modificazioni, sono applicabili anche per i
danni  causati  in provincia di Ferrara dalle alluvioni del 1950 e da
quelle del 1951, che non siano gia' contemplate nella citata legge.
  Sono autorizzate all'uopo le seguenti spese:
    lire 400 milioni per la riparazione di opere di bonifica;
    lire  600  milioni  per  la  concessione  di  contributi in conto
capitale in favore delle aziende agricole danneggiate;
    lire   25   milioni   all'anno,  per  trenta  anni,  a  decorrere
dall'esercizio  finanziario  1951-52  per la concessione del concorso
statale negli interessi dei mutui contratti da tali aziende.