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LEGGE 27 giugno 1952, n. 676

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-1953.

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Testo in vigore dal:  1-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1952-53 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.