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LEGGE 27 giugno 1952, n. 676

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-1953.

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Testo in vigore dal: 1-7-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  le seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  siano  approvati  per legge e non oltre il 31 ottobre 1952, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1952-53  secondo  gli stati di previsione della entrata e della spesa
ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.