stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 giugno 1952, n. 664

Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952.

nascondi
Testo in vigore dal:  29-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'ammasso del frumento di produzione nazionale del raccolto 1952, sarà effettuato per contingente, anziché per la totalità del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.
Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.