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LEGGE 26 giugno 1952, n. 664

Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952.

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Testo in vigore dal: 29-6-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ammasso  del  frumento di produzione nazionale del raccolto 1952,
sara'  effettuato  per  contingente,  anziche'  per  la totalita' del
prodotto  come  previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  30  maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni,
con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.
  Il   contingente  nazionale  sara'  determinato  dal  Ministro  per
l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.