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LEGGE 20 aprile 1952, n. 422

Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene.

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Testo in vigore dal:  24-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della progettazione delle opere necessarie per la sistemazione di fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando anche studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro può occorrere per la relazione dei progetti esecutivi, è autorizzata la spesa di L. 450.000.000.
La spesa stessa verrà per L. 75.000.000 portata in aumento sul capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli dei tre esercizi seguenti, in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54 e L. 75.000.000 per l'esercizio 1954-55.