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LEGGE 20 aprile 1952, n. 422

Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene.

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Testo in vigore dal: 24-5-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della
progettazione  delle  opere necessarie per la sistemazione di fiumi e
torrenti  al  fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando
anche  studi,  rilievi,  esperienze  su  modelli  e quanto altro puo'
occorrere  per la relazione dei progetti esecutivi, e' autorizzata la
spesa di L. 450.000.000.
  La  spesa  stessa  verra'  per L. 75.000.000 portata in aumento sul
capitolo  119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli
dei  tre esercizi seguenti, in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno
degli  esercizi  1952-53  e  1953-54  e L. 75.000.000 per l'esercizio
1954-55.