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LEGGE 2 aprile 1952, n. 350

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000 annue per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale di Livorno.

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Testo in vigore dal:  11-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per consentire il riordinamento dell'Accademia navale di Livorno è autorizzata la spesa di lire 20.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.