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LEGGE 2 aprile 1952, n. 350

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000 annue per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale di Livorno.

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Testo in vigore dal: 11-5-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per consentire il riordinamento dell'Accademia navale di Livorno e'
autorizzata  la  spesa  di  lire 20.000.000 annue da stanziarsi nello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.