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LEGGE 23 marzo 1952, n. 207

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1956)
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Testo in vigore dal:  26-4-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici.
Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.