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LEGGE 23 marzo 1952, n. 207

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/1956)
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Testo in vigore dal: 26-4-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni,
degli  assegni  e  delle  indennita'  di  guerra, sono applicabili ai
cittadini  italiani  i  quali,  nelle  province  di  confine  con  la
Jugoslavia  o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato
ferite  o  lesioni  ad opera di elementi slavi in occasione di azioni
singole o collettive, aventi fini politici.
  Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da
tali ferite o lesioni sia derivata la morte.