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LEGGE 19 marzo 1952, n. 172

Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Società Officine aeronavali di Venezia, per il prezzo di lire 20.000.000, un suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia) della estensione di metri quadrati 42.091, ed i resti dei fabbricati ivi già esistenti, il tutto attualmente in possesso di tale Società e da questa utilizzato per la costruzione di uno stabilimento industriale.

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Testo in vigore dal:  18-4-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 20.000.000 a favore della Società Officine aeronavali di Venezia, del suolo sito in San Nicolò di Lido (Venezia), della estensione di mq. 42.091, e dei resti dei fabbricati preesistenti alle costruzioni eseguitevi da tale Società, il tutto distinto nel catasto di Venezia al foglio 22 con i numeri di mappa 96-b, 97-b, 118-b, E-b, 176, 177, 178, 175, 180, 179, 181, 141, 182, 155-b.
Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto, nel quale saranno stabiliti il vincolo di destinazione industriale dell'immobile per anni dieci e le sanzioni in caso di eventuali mutamenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1952

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI